TICKET DI LICENZIAMENTO: CHIARIMENTI SULLE MODALITA' DI CALCOLO14-10-2021 L'Inps, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione dell'importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall'articolo 2, commi 31-35, L. 92/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 250, L. 228/2012. Si tratta di un contributo pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Al fine di determinare l'esatto importo dovuto, è necessario determinare l'anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte nella circolare Inps n. 40/2020. Il contributo deve essere, infatti, calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale maturati dal lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi.
Considerato che l'importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all'anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
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