SOVVENZIONI-CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGHI INFORMATIVI ENTRO 31 DICEMBRE 2022In ottemperanza all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati:
ovvero
La pubblicazione delle informazioni tramite quest'ultima modalità interessa anche:
ESCLUSIONI
L'obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies:
“la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti…tiene luogo degli obblighi...posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”.
Ciò a condizione che nella Nota integrativa ovvero sul sito Internet/portale digitale sia dichiarata l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.
Informazioni da riportare sul sito internet/portale associazione
Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all'obbligo di pubblicità/trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo informativo in esame non può essere assolto con l'indicazione in Nota integrativa ma richiede l'utilizzo del sito Internet/portale dell'associazione di categoria.
Regime sanzionatorio
Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, “a partire dal 1° gennaio 2020”, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:
È richiesta l'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame.
Adeguamento obblighi informativi per il 2022 in relazione a contributi/sovvenzione ricevuti nell'anno 2021
Il legislatore ha disposto che “per l'anno 2022 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023”.
Con riferimento alle erogazioni pubbliche percepite nel 2021, che:
Si noti che per i soggetti che:
sarà necessario presentare una nuova pratica di deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.
Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Si ritiene quindi che il verbale del bilancio corretto debba riportare la data entro il 31 dicembre 2022 e il deposito del “nuovo bilancio” vada effettuato entro il 30 gennaio 2023.
Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, invece, sarà necessario indicare le informazioni richieste sul sito internet (del soggetto interessato alle erogazioni o dell'associazione di categoria di appartenenza). La data del termine già procrastinato era il 31 dicembre 2022.
Per le imprese associate, Confcommercio Ascom Lugo mette a disposizione questa pagina web per adempiere all'obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.
Le imprese associate possono inviare mail di richiesta a fiscale@ascomlugo.it
ELENCO IMPRESE (cliccare sull'impresa di interesse)
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