TELECAMERE SUL LUOGO DI LAVORO: NUOVE INDICAZIONI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO27-03-2018 In base a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto del Lavoratori (e successive modifiche apportate dal Jobs Act), vige il DIVIETO per il datore di lavoro di installazione e di utilizzo di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, senza PRIMA
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con Circolare n. 5/2018 del 19 febbraio 2018 ha fornito nuove indicazioni operative in materia innovando, rispetto al passato, su alcuni aspetti legati agli strumenti di controllo che l'azienda può attivare.
In primo luogo, al fine del rilascio della suddetta autorizzazione, assumono sempre più importanza le specifiche finalità (o interessi) aziendali per le quali viene chiesta (ad es. ragioni organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro, di tutela del patrimonio aziendale), mentre vengono ridotte alcune limitazioni a carattere tecnico (ad es. assume meno importanza il posizionamento predeterminato delle telecamere, il loro numero e relativo angolo di ripresa), anche se si precisa che l'eventuale ripresa dei lavoratori debba avvenire solo in via incidentale e con carattere di occasionalità.
L'attività di controllo aziendale è pertanto legittima se funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato nella istanza, che non può essere modificato nel tempo: eventuali accertamenti ispettivi successivi al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato potranno pertanto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano conformi con le finalità a suo tempo dichiarate nella istanza. Inoltre viene ora specificato che l'eventuale accesso alle immagini registrate deve essere tracciato attraverso un “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore ai 6 mesi.
È infine chiarito che i luoghi soggetti ad autorizzazione sono anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci), mentre sono escluse quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (ad es. il suolo pubblico, anche se antistante all'ingresso della azienda) nelle quali non è prestata attività lavorativa.
Si ricorda che, in caso di accertamento da parte degli organi Ispettivi dell'avvenuta installazione e dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, potranno essere applicate rilevanti sanzioni amministrative e, in alcuni casi,anche penali.
La violazione non è neppure esclusa nel caso di telecamere installate, ma non ancora funzionanti o nel caso di telecamere “finte”, montate a scopo esclusivamente dissuasivo.
Per le Aziende intenzionate ad installare sistemi di videosorveglianza, il Servizio Paghe è a disposizione per approfondimenti e chiarimenti riguardanti la normativa e per il disbrigo delle pratiche di autorizzazione da presentare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro – referente: dott. Cesare Taroni– tel. 0545 31508.
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