SICUREZZA SUL LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE NEL CONTRASTO AL COVID-19

 
22-05-2020

Il Ministero della Salute – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria – ha diffuso la circolare 29 aprile 2020 Prot. 0014915 con cui vengono individuate misure operative per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente nei casi previsti dalla normativa.
Nella circolare viene evidenziato come il ruolo del medico competente sia di primo piano nella tutela della salute e sicurezza, ma venga ancora più in risalto in questa fase di emergenza pandemica, sino a divenire “consulente globale” del datore di lavoro. In tale contesto è opportuno quindi che supporti in datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute le Protocollo sottoscritto il 24 aprile scorso.
Il coinvolgimento del medico competente dovrà essere previsto anche nell'attività di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi del contagio e sulle precauzioni messe in atto dalle aziende. Il medico competente provvederà inoltre ad aggiornare il datore di lavoro sugli strumenti comunicativi e informativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento.
Per quanto riguarda l'informazione il lavoratore deve essere informato circa:
  • l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi
  • influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
  • l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
  • l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
  • l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
  • mantenere la distanza di sicurezza; - rispettare il divieto di assembramento;
  • osservare le regole di igiene delle mani; - utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Per quanto riguarda i compiti del medico competente concernenti la sorveglianza sanitaria, le visite mediche devono essere garantite, purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
La programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare aggregazioni e i lavoratori dovranno essere informati di non accedere alle visite se presentano febbre o sintomi respiratori anche lievi.

In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale “insieme di atti medici” finalizzati alla valutazione diagnostica, non si può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e allo stato non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.

Dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e indifferibilità quali:
  • la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore;
  • la visita medica in occasione del cambio di mansione;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.
 
Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.
 
In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:
  • la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).
 
Andrebbe altresì sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS- CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.
 
Per quanto riguarda il rientro lavorativo, nel rispetto della autonomia organizzativa di ogni datore di lavoro e delle norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.
 
Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
 
Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.





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