LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: MISURA DELL'INDENNITA' NON AUTOMATICA06-08-2020 La Corte Costituzionale, con sentenza del 16 luglio scorso si è espressa in tema di licenziamenti illegittimi. In particolare, è stato bocciato l'art. 4 del D.Lgs 23/2015 (licenziamento per motivo oggettivo) nella parte relativa alla determinazione automatica dell'indennità risarcitoria in caso di recesso illegittimo per vizi di forma o di procedura. Tuttavia, restano validi il minimo di 2 mensilità e il massimo di 12 entro cui decidere l'importo, mentre è stato giudicato illegittimo il meccanismo per cui l'indennità è pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
In pratica, è stato considerato illegittimo il criterio dell'anzianità di servizio per determinare, nel nuovo sistema delle tutele crescenti, gli indennizzi monetari in caso di licenziamento viziato sotto il profilo formale o procedurale.
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