DIVIETO PAGAMENTO RETRIBUZIONI IN CONTANTI DAL 1° LUGLIO

 
27-06-2018

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non possono più corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato e dall'importo.
 
La preclusione all'uso del contante è prevista per qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, sia essa subordinata o autonoma (es. rapporto di lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), ed indipendentemente dalla lunghezza del rapporto di lavoro, come, ad esempio, per quanto attiene ai contratti subordinati a tempo determinato o intermittenti, ovvero per i rapporti di lavoro autonomo occasionali, previsti dall'art. 2222 del c.c.
 
Gli unici rapporti esclusi dal divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni sono i rapporti di lavoro domestico (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) ed i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
 
Pertanto, dalla data dell'entrata in vigore della norma, le uniche modalità di pagamento previste saranno il bonifico (bancario o postale) sul conto identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore, gli strumenti di pagamento elettronico, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (viene considerato comprovato l'impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni).
 
Il pagamento della retribuzione effettuato con l'utilizzo di denaro contante comporta una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
 
La Legge inoltre stabilisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, ma dimostra soltanto la sua regolare consegna al dipendente, (mentre la prova dell'effettivo pagamento resta totalmente a carico del datore di lavoro).
 
C'é tuttavia da aspettarsi ulteriori precisazioni in merito ad alcuni punti della normativa ad oggi non adeguatamente chiariti.





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