CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE03-09-2020 L'art. 8 del “Decreto Agosto”, in vigore dal 15.08.2020, prevede l'estensione fino al 31.12.2020 della possibilità per i datori di lavoro di prorogare o rinnovare senza causale i contratti a termine per la durata massima di 12 mesi e una volta soltanto. Restano comunque validi i limiti di carattere generale previsti dalla legge (durata massima di 24 mesi, numero massimo di proroghe). La possibilità, già operativa fino al 30.08.2020 solo per i contratti in essere al 23.02.2020, è stata estesa a tutti i rapporti a termine, anche se stipulati o terminati prima o dopo la data citata.
Dal 15.08.2020 è stata abrogata la disposizione che obbligava i datori di lavoro a prolungare i rapporti a termine della durata pari all'eventuale sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid19. I rapporti a termine scaduti tra il 18.07.2020 e il 14.08.2020 in cui la norma era in vigore, conservano la loro efficacia, fino alla nuova scadenza.
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