CIG E ATTIVITA' LAVORATIVA

 
27-05-2021

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro sulla base delle istruzioni dell'Inps e della più recente giurisprudenza ha fornito un'analisi sulla compatibilità dello svolgimento di un'attività da parte del lavoratore in cassa integrazione.
 
La norma stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di Cig non ha diritto alla cassa integrazione per le giornate di lavoro.
Da ciò si desume che svolgere attività lavorativa remunerata durante il periodo di sospensione da lavoro per Cig non è assolutamente vietato, nè comporta la perdita assoluta del diritto alla cassa integrazione, ma solamente una riduzione della stessa cassa in proporzione ai redditi derivanti dallo svolgimento della nuova attività lavorativa.

Il lavoratore deve però rispettare, quale condizione essenziale per il mantenimento del diritto alla fruizione della cassa integrazione, l'obbligo di informare preventivamente l'Inps dell'avvio dell'attività remunerata presso un altro datore di lavoro.





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