MODIFICATO L'ELENCO DELLE ATTIVITA' SOSPESE IN BASE AL DPCM 22 MARZO - NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI - NUOVO QUADRO SANZIONATORIO27-03-2020 Con DECRETO del Ministero Sviluppo Economico del 25 marzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo è stata MODIFICATA la tabella dei codici ATECO contenuta nel DPCM 22/03/2020 per quanto riguarda le attività consentite che possono proseguire.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del nuovo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza (quelle già sospese in precedenza dovevano terminare le attività entro il 25/3).
Resta fermo che
Di seguito la tabella con le variazioni intervenute rispetto al DPCM del 22 marzo, che interessano solo questa parte del Decreto, mentre resta invariata tutta la parte riguardante il commercio al dettaglio.
Per il testo integrale del Decreto Ministeriale 25 marzo con l'elenco completo delle attività che possono proseguire, comprese le avvertenze per alcune di queste, potete cliccare qui
NUOVO MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI
A seguito della entrata in vigore del Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, che fra l'altro ha rivisto il sistema sanzionatorio, il Ministero degli Interni ha diffuso un NUOVO MODELLO di autodichiarazione per poter circolare; di seguito il link da cui poter scaricare il nuovo modello di autocertificazione
NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
A seguito della entrata in vigore del Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 – per il testo integrale clicca qui - salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate ed adottate con i DPCM o con i provvedimenti degli enti locali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000.
Non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale (l'ammenda) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Nei casi di violazione delle norme inerenti:
si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 689 del 1981 sulla depenalizzazione dei reati. Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato (400 euro). Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (cioè pagando 280 euro). Le sanzioni alla violazione delle misure di contenimento dei DPCM sono irrogate dal Prefetto, quelle relative ai provvedimenti degli enti locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti sanzionatori si applica la sospensione dei termini (per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020) prevista dall'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18.
All'atto dell'accertamento delle violazioni alle misure di contenimento disposte dai DPCM, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le sanzioni amministrative previste dal decreto in luogo di quelle penali si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020 nella misura minima ridotta alla metà (200 euro). Rinnoviamo l'invito, infine, visto il continuo susseguirsi di novità ai vari livelli, a mantenersi costantemente aggiornati privilegiando l'informazione ufficiale.
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