ESENZIONE IVA SU MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI PER IL 2020

 
05-06-2020

Il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”, ha introdotto l'esenzione, e successivamente la riduzione a partire dal 2021, dell'aliquota IVA per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19.
 
Nel dettaglio l'art. 124 del Decreto definisce:
 
a)   L'elenco dei beni interessati, tra i quali rientrano:
  • Mascherine chirurgiche;
  • Mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • Guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • Visiere ed occhiali protettivi;
  • Tute da protezione;
  • Calzari e soprascarpe;
  • Cuffie copricapo;
  • Camici impermeabili e chirurgici;
  • Termometri;
  • Detergenti e disinfettanti per mani;
  • Dispenser a muro per disinfettanti;
  • Soluzioni idroalcolica in litri.
 
b) Con decorrenza 19.5.2020 e sino al 31.12.2020 l'esenzione Iva art. 10;
  • Mascherine chirurgiche (e solo quelle) a norma con i requisiti di prestazione, per tutto il 2020 costeranno 50 centesimi e non più 61 centesimi (ordinanza del Commissario Straordinario emergenza Covid-19 del 26.4.2020);
  • Altri prodotti restano a prezzo libero.
  • Detrazione d'imposta - Si prevede espressamente che la cessione dei beni in questione è esente "con diritto alla detrazione dell'imposta". Farmacie e altri negozi che vendono questi beni non solo potranno detrarre l'Iva pagata sui beni già acquistati, ma non dovranno nemmeno applicare il meccanismo del pro-rata, che forfetizza l'Iva indetraibile a monte in proporzione al fatturato esente.
  • Ai fini fiscali, pertanto l'esenzione di detti beni dovrà essere codificata con la seguente dicitura: “ESENTE ART. 10 – ART. 124, COMMA 2 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 NR. 34”
  • Adeguamenti necessari al rilascio del documento commerciale e/o fattura elettronica. Con questa nuova disposizione per le vendite di tali beni nel 2020: al dettaglio occorre aggiornare il registratore di cassa telematico attivando apposito tasto dedicato (con codice N4 esente); all'ingrosso occorre inserire nella fattura elettronica il codice di esenzione Iva (esente art. 10 – art. 124, comma 2 DL 34/2020).
c) Con decorrenza 01.01.2021 verrà applicata l'Iva ridotta al 5%.





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