DETRAZIONE ONERI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO 2020

 
23-01-2020

La Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, con il comma 679, art. 1, ha introdotto l'obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione del 19% degli oneri indicati nell'art. 15, TUIR e in altre disposizioni. Il successivo comma 680 individua alcune eccezioni a tale regola.
Il nuovo obbligo opera per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020.
 
Così recita il comma 679, Legge di Bilancio 2020:
“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
Il testo della disposizione circoscrive quindi l'obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile a tutti gli oneri:
  • per cui è prevista la detrazione del 19%;
  • indicati all'art. 15, TUIR e in altre disposizioni di cui:
           - Spese sanitarie;
           - Interessi su Mutui ipotecari acq. immobile di residenza;
           - Spese per l'istruzione;
           - Spese Funebri;
           - Spese assistenza personale;
           - Spese per attività sportive per ragazzi;
           - Spese intermediazione immobiliare;
           - Spese per locazioni sostenute da studenti fuori sede;
           - Erogazioni Liberali;
           - Spese veterinarie;
           - Premi assicurazione Vita / Infortuni;
           - Spese sostenute per abbonamenti del trasporto pubblico;
 
L'obbligo non opera quindi, ad esempio, per le spese deducibili previste dall'art. 10, TUIR, salvo che non sia già contemplato dalla norma (come accade, ad esempio per la maggior parte delle erogazioni liberali). Anche con riguardo alle detrazioni, la disposizione non si applica alle spese per cui è possibile beneficiare:
  • di una percentuale di recupero diversa dal 19%. Si tratta di quegli oneri per cui è previsto un recupero del 26%, 30% o 35% per i quali, tuttavia, è già richiesta la tracciabilità del versamento (si pensi alle erogazioni alle ONLUS e per iniziative umanitarie);
  • di una detrazione di tipo forfetario (ad esempio per i canoni di locazione).
Si tratta di un obbligo che, se non rispettato, preclude il riconoscimento della detrazione, come già avviene (salvo eccezioni), ad esempio, per gli interventi di recupero edilizio o risparmio energetico o per le erogazioni liberali.
 
La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all'art. 15, TUIR, è riconosciuta quindi soltanto se la spesa è sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, quali:
  • bonifici bancari o postali;
  • carte di debito, di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari.
La disposizione non si applica per l'acquisto di medicinali, di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, in questi casi si potrà continuare ad utilizzare il pagamento in contanti. 





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