ACCONTO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 201914-11-2019 Entro il prossimo 2 dicembre occorre provvedere al versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte relative ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2019, che verranno dichiarati nel mod. REDDITI/2020. Si precisa che nel Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020 è incluso un provvedimento che ridetermina, per i soggetti ad ISA e collegati (soci e collaboratori familiari), la percentuale del II° acconto dovuto per l'anno 2019 nella misura del 50% (anziché il 60%), di fatto vi è una riduzione di 1/6 rispetto all'importo originario che verrà comunque versato l'anno prossimo come saldo nella dichiarazione dei redditi (DR2020). Per determinare l'ammontare dell'acconto dovuto è possibile utilizzare alternativamente, uno dei seguenti metodi:
Metodo storico, basato sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, ossia utilizzando come base di riferimento il rigo “Differenza” del modello Redditi2019 (relativo al 2018), ovvero il rigo “Totale imposta “della dichiarazione Irap2019 (relativa al 2018).
Si rammenta, inoltre, che il risultato finale della dichiarazione non è determinante al fine di definire se l'acconto è dovuto o meno, in quanto anche in presenza di un saldo a credito si può essere tenuti al versamento degli acconti.
Metodo previsionale, in base al quale si effettua una stima del reddito che verrà conseguito nel 2019, calcolando su questo l'acconto dovuto.
Tale metodo consente, qualora si preveda di realizzare nel corrente periodo d'imposta un reddito inferiore a quello conseguito nel precedente, di versare un acconto inferiore rispetto a quello che si sarebbe calcolato applicando il metodo storico.
È necessario però sottolineare che qualora gli importi complessivamente versati (prima e seconda rata) non risultassero pari al quantum effettivamente dovuto, vale a dire al 90% (percentuale valida solo per l'anno d'imposta 2019) per Irpef, Irap e Ires, il versamento dell'acconto sarebbe considerato insufficiente, con conseguente applicazione della sanzione, pari al 30% del versamento omesso, oltre agli interessi di mora.
Parallelamente agli acconti sui redditi (Irpef, cedolare secca, imposta sui beni immobiliari e mobiliari detenuti all'estero) e Irap, si rammenta che, alla stessa data, gli iscritti alla gestione Inps dei settori commercio, artigianato ed i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale sono chiamati al versamento dell'acconto relativo alla seconda rata dei contributi previdenziali.
Modalità di versamento degli acconti
Il versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2019 va effettuato con il mod. F24, fermo restando, per i titolari di partita IVA, l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico (home banking – CBI), rendendo obbligatorio, anche per i soggetti privati, in presenza di compensazioni d'imposta, l'uso esclusivo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Sono esonerati dal versamento degli acconti coloro che non hanno avuto redditi (sia nell'esercizio in corso che in quello precedente), gli eredi del contribuente deceduto e chi non raggiunge le soglie minime previste per il versamento (€ 52,00 per l'Irpef e per Irap e € 21 per l'Ires).
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