La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha recentemente respinto l’impugnazione promossa da una dipendente che aveva sottoscritto il verbale di conciliazione con il quale era stata formalizzata la volontà, comunicata in forma orale dall’azienda, di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro. In particolare la Corte conferma che la volontà datoriale di procedere al licenziamento era stata ribadita in sede di conciliazione e compiutamente verbalizzata a seguito del tentativo conciliativo conclusosi senza successo. In altre parole la Corte ribadisce che il verbale può senz’altro attestare l’esito, fallimentare in questa circostanza, del tentativo di conciliazione ma appunto per questo documenta un dato logicamente e giuridicamente distinto e anteriore della chiusura della relativa verbalizzazione. Chiarisce inoltre che la comunicazione di licenziamento non debba intervenire in un contesto differente o successivo rispetto a quello del verbale….