L’INPS ha fornito indicazioni circa il congedo straordinario ex art. 42 del DL 151/2001 – Riposi e permessi per i figli con handicap grave – e dei permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, per quanto concerne la fruizione degli stessi da più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità. In particolare si segnala che, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi ex art. 33 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purchè non negli stessi giorni. I suddetti benefici, infatti, non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi….