TEMPO PER RECARSI DAL CLIENTE: E' ORARIO LAVORATIVO11-07-2024 Deve considerarsi nullo l'accordo collettivo che esclude dall'orario di lavoro retribuito il tempo impiegato dal lavoratore, rispettivamente a inizio e fine giornata lavorativa, per recarsi al domicilio del primo cliente e per tornare alla sede aziendale a conclusione dell'ultimo intervento. Tale accordo prevedeva infatti che il tempo di lavoro decorresse esclusivamente dall'arrivo dei tecnici presso il primo cliente e si concludesse al termine delle operazioni di manutenzione presso l'ultimo cliente. Secondo la Corte di Cassazione tale esclusione si pone in contrasto con la norma secondo cui è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue funzioni, tenuto conto in particolare che, trattandosi di personale preposto ad attività di manutenzione e installazione di impianti presso il domicilio dei clienti, il viaggio è strettamente funzionale alla prestazione lavorativa. Inoltre il tempo impiegato per i tragitti di cui sopra è da considerarsi eterodiretto.
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