RIFIUTO DEL PART-TIME: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO01-08-2024 La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che il licenziamento del lavoratore, intimato a seguito del rifiuto di quest'ultimo di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto a tempo parziale, deve essere considerato ritorsivo qualora sia mosso dall'esclusivo fine di eludere la previsione di cui all'articolo 8, del D.Lgs. n. 81/2015 che recita: “Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”. Il lavoratore va quindi reintegrato.
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