RADDOPPIO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE FRINGE BENEFITS ANCHE PER IL 202110-06-2021 In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021), è stato inserito il nuovo art. 6-quinquies che dispone, anche per il periodo d'imposta 2021, l'aumento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Si tratta del limite di esenzione, fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, che trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.
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