NUOVA GESTIONE ANTINCENDIO DAL PROSSIMO ANNO

 
18-11-2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che, in attuazione delle disposizioni contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi a decorrere dal 4 settembre 2022. Da tale data risulterà abrogata la disciplina ora vigente contenuta nel decreto ministeriale 10 marzo 1998 (articolo 3, comma 1, lettera f) e articoli 5, 6 e 7).
 
Il decreto conferma l'obbligo del datore di lavoro di adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, confermando anche in alcuni casi l'obbligo di predisporre un piano di emergenza.
 
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, viene confermato l'obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio», o sé stesso nel caso intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione incendi.
 
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento. In attuazione di quanto previsto nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, viene regolamentato l'obbligo di aggiornamento della formazione, che dovrà avvenire ogni cinque anni.
 
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto (4 settembre 2022), siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (4 settembre 2023).
 
Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio:
  • attività di livello 3 (es alberghi con oltre 200 posti letto, stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti, attività commerciali ed espositive con superfice aperta al pubblico superiore a 10.000 mq, ecc) per le quali è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore;
  • attività di livello 2, che sono tutte le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi previste dall'Allegato I al DPR 151/2011 che non ricadono nell'elenco delle attività di livello 3, per le quali è previsto un corso di formazione antincendio di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore;
  • attività di livello 1, dove sono collocate quelle che non rientrano nei livelli 2 e 3, e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme, per le quali è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.
Per determinate attività, es alberghi con oltre 100 posti letto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica, previo superamento di apposita prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Vengono infine introdotti specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione.





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