LICENZIAMENTO: SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE03-04-2020 L'articolo 46 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, dispone, a partire da tale data e per un periodo di 60 giorni
La disposizione in commento è intitolata "Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti", tuttavia, il contenuto della norma fa riferimento esclusivamente alla sospensione delle procedure di licenziamento.
In attesa di un chiarimento da parte del Legislatore con la conversione in legge del Decreto, si ritiene in ogni caso di dover considerare sospesi i termini per le impugnazioni dei licenziamenti (a qualunque titolo intimati) e di conseguenza i giudizi di impugnazione in essere a fronte della sospensione dell'Attività giudiziaria e dei termini di decadenza processuali.
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