LEGGE DI BILANCIO ASSUNZIONI AGEVOLATE DI GIOVANI E DONNE

 
21-01-2021

Per favorire i giovani si prevede l'esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6.000 euro annui.
Sono incentivate le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate nel biennio 2021-2022.
L'esonerò sarà concesso a condizione che i lavoratori non abbiano compiuto il 36° anno alla data della prima assunzione e che il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi di dipendenti inquadrati con uguale qualifica nella stessa unità produttiva, nei 6 mesi precedenti l'assunzione.
Inoltre, il beneficio è negato qualora si proceda a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e collettivi per le stesse mansioni e sedi di lavoro nei 9 mesi successivi all'assunzione incentivata.
 
L'agevolazione spetta anche per la contrattualizzazione di un lavoratore precedentemente assunto da un'altra azienda con la fruizione parziale dello sgravio contributivo. In questo caso al nuovo datore di lavoro spetterà la decontribuzione per il periodo residuo fruibile, anche se il lavoratore ha superato i 36 anni al momento della nuova assunzione.
Sono esclusi dall'esonero i premi e i contributi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
 
Per favorire pure le assunzioni di donne a tempo indeterminato nel 2021-2022 si prevede pure l'esonero contributivo del 100% nello stesso limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.
La durata massima è 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine già incentivato, spetta per un totale complessivo di 18 mesi.
La decontribuzione è riconosciuta a condizione che le donne siano residenti in Calabria, Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che svolgano la loro attività in un settore con una disparità occupazionale di genere superiore al 25%.
Spetta, invece, per tutte le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure se disoccupate da oltre 12 mesi, over 50, ovunque residenti.
 
Le assunzioni agevolate di donne devono determinare un incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
 
In caso di assunzioni a tempo parziale, l'incremento occupazionale è calcolato in base al rapporto tra il numero delle ore del part time e il numero totale di ore del normale orario di lavoro a tempo pieno.
Nel caso di gruppi societari ex art. 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale è determinato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati nelle società controllate o collegate.





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