LAVORO NERO: QUANDO SCATTA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'30-12-2021 Dal 22 ottobre 2021, eccetto che nelle aziende con un solo occupato, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale scatta in presenza di lavoro nero al 10% (in precedenza 20%) o in presenza di gravi violazioni sulla sicurezza del lavoro (in precedenza le violazioni dovevano essere “reiterate”). L'ipotesi di lavoro nero si verifica se, sul luogo di lavoro, almeno il 10% dei lavoratori presenti è occupato senza la preventiva «comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro» (la c.d. «CO»).
Con la conversione in legge del decreto Fiscale è stato stabilito che anche il soggetto che svolge «lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari» rientra tra i lavoratori occupati in nero.
A tal fine, è stato introdotto il nuovo adempimento della comunicazione preventiva. In particolare, si prevede che, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali (si tratta dei lavoratori compensanti con applicazione della ritenuta d'acconto, da non confondere con quelli retribuiti da ex voucher), «l'avvio dell'attività è oggetto di preventiva comunicazione all'ispettorato territoriale, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica».
In caso di violazione dell'obbligo scatta una sanzione da 500 a 2.500 euro per lavoratore per cui c'è stata omissione o ritardo della comunicazione preventiva.
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