LAVORO A CHIAMATA E VINCOLI PER IL PERSONALE DI SALA E CUCINA12-02-2018 I camerieri e il personale di servizio e di cucina delle imprese artigiane alimentari (esempio: pizzerie al taglio, rosticcerie, ecc.), se non operanti nel settore dei pubblici esercizi, non possono essere assunti con contratto di lavoro intermittente. Con la risposta ad Interpello n. 1 del 30 gennaio 2018, il Ministero del Lavoro ha fornito queste importanti indicazioni in materia di lavoro intermittente.
Il Ministero prende a riferimento il Regio Decreto n. 2657/1923, nel quale sono elencate le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza dei requisiti soggettivi.
Secondo il Ministero, per essere oggetto del lavoro a chiamata, l'attività si deve svolgere esattamente nei settori indicati e la nozione di “esercizi pubblici in genere” contenuta al punto 5 del Regio Decreto non può essere estesa anche alle imprese artigiane alimentari, non operanti nel settore dei pubblici esercizi.
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