LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: MODIFICHE AL CERTIFICATO DI AGIBILITA'06-06-2019 La Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell'INPS con il messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019 è intervenuta per fornire chiarimenti circa l'istituto del certificato di agibilità, modificato dal legislatore dal recente Decreto Semplificazioni. La nuova formulazione introdotta prevede che sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità, a prescindere dalla durata temporale della prestazione, le imprese di cui all'articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 - tra cui le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, ecc. -, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 ( tra cui cantanti di musica leggera, presentatori, disc jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica, ballerini, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda ed altri).
L'obbligo di richiedere il certificato di agibilità è sempre in capo al datore di lavoro/committente: il soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro. Qualora il committente non coincida con l'impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, sarà comunque onere di questa richiedere copia del certificato e custodirlo. Tale onere, infatti, spetta all'impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie citate.
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