INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO15-05-2020 La normativa in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro, nello scenario delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID 19, consente l'affermazione di precetti ascrivibili a quelli generali tracciati dalla legge, con particolare riferimento al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le misure sopra delineate sono da ricomprendere tra le misure antinfortunistiche che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza in azienda, ha l'obbligo di predisporre in virtù della generale disposizione di cui all'articolo 2087 del codice civile.
Poiché la legge attribuisce all'imprenditore il ruolo di garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, la mancata adozione di strumenti e misure idonei a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico adottato con il D.Lgs. n. 81/2008.
La condotta del datore di lavoro che omette di adottare le misure sanitarie sopra richiamate è sanzionata penalmente, perché lo stesso è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia che presiedono la sicurezza sul lavoro, a predisporre le migliori misure tecnicamente possibili, di tipo igienico, sanitario e antinfortunistico.
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