INDENNITÀ DI 600 EURO PER GLI STAGIONALI E GLI INTERMITTENTI COLPITI DAL COVID-1919-06-2020 Il Ministero del Lavoro e il MEF hanno disposto il riconoscimento di un'indennità una tantum, non soggetta ad imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori “stagionali” danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi.
L'indennità è erogata dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, nel limite delle risorse stanziate (220 milioni di euro per il 2020).
L'indennità una tantum spetta ai lavoratori:
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (in quanto per questi comparti opera l'articolo 29 del DL n. 18/2020) che
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020.
|