IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA: NON BASTA IL CONSENSO DEI DIPENDENTI AD ESSERE RIPRESI

 
16-01-2020

Per l'installazione di un impianto di videosorveglianza nei locali di un'azienda non basta il consenso scritto dei dipendenti, ma si rende necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione rilasciata dall'ITL (art. 4, Legge n. 300/1970).
 
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019, secondo la quale l'installazione dei suddetti impianti - funzionali al controllo a distanza sull'esercizio delle mansioni del personale – riguarda l'interesse collettivo alla tutela della dignità dei lavoratori, motivo per il quale si rende necessario il confronto con le rappresentanze sindacali.
 
Il datore di lavoro che procede all'installazione di telecamere senza aver ottenuto un previo accordo sindacale o l'autorizzazione di cui sopra, rischia una condanna al pagamento di un'ammenda salata.





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