CORONAVIRUS: LE NUOVE RESTRIZIONI, ALCUNE ULTERIORI MISURE, LE DISPOSIZIONI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA, MASCHERINE CONSENTITE14-10-2020 In questa news le ultime restrizioni in base al nuovo DPCM in vigore dal 14 ottobre; alcune delle misure stabilite dal Decreto Legge 7 ottobre su smart working, cassa integrazione, inserimento covid-19 nell'elenco degli agenti biologici di cui al codice della sicurezza sul lavoro; le disposizioni in materia di isolamento e quarantena alla luce dell'ultima circolare del Ministero della Salute; le mascherine consentite.
CORONAVIRUS: LE RESTRIZIONI NEL NUOVO DPCM
Di seguito riportiamo le principali novità contenute nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in funzione della esigenza di contrasto alla pandemia in corso.
Le misure del nuovo DPCM 13 ottobre si applicano a partire da mercoledì 14 ottobre 2020, e al momento è prevista la durata della loro validità per i trenta giorni successivi.
Mascherine anche all'aperto
Quest'obbligo, confermato dal DPCM, è già entrato in vigore lo scorso 8 ottobre a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 125 del 7 ottobre che lo ha previsto per primo.
In particolare "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande".
Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".
Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie)
"Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo". Resta consentita la "ristorazione con consegna a domicilio" e la "ristorazione con asporto"ma "con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21".
Feste vietate
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.
Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Nelle abitazioni private è "comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi" in numero "superiore a 6".
E' inoltre confermata la chiusura per discoteche e sale da ballo.
Sanzioni confermate
In caso di violazione delle regole anti-contagio trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria - prevista dall'articolo 4, comma 1 del DL 19/2020 - da 400 a 1000 euro. Se la violazione è commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell'esercizio o della attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
ALCUNE ULTERIORI MISURE IN BASE AL DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE Proroga per lo smart working
La proroga al 31 dicembre 2020 riguarda le seguenti prestazioni in smart working:
diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3., L n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa, di cui all'art 39, D.L. n 18/2020;
diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l'invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile, di cui all'art. 90, D.L. n. 34/2020.
Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
Il provvedimento dispone la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo 1 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in scadenza entro il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020.
Inserimento del COVID-19 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo
In attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, viene disposto l'inserimento della voce “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” (sezione VIRUS) nell'Allegato XLVI (elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo) del D.Lgs. 81/08 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Tale agente biologico viene classificato come appartenente al gruppo 3 (ossia agente che può causare malattie gravi in soggetti umani), costituisce rischio serio per i lavoratori e può propagarsi nella comunità.
LE ULTIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO E QUARANTENA
La Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena.
La circolare chiarisce che:
Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomantici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Nella circolare si raccomanda di:
MASCHERINE: NON CONSENTITE QUELLE IN PLASTICA TRASPARENTE
In relazione al diffondersi di una particolare tipologia di mascherine e precisamente le “mascherine riutilizzabili in plastica trasparente” si ritiene necessario segnalare che tali mascherine non rispondono ai requisiti di legge.
Sui luoghi di lavoro sono ammesse, come dispositivo di protezione, le mascherine chirurgiche/dispositivi medici UNI EN 14683:2019, le filtranti FFP2 e FFP3 e le mascherine prodotte in deroga (art. 16 c. 2 DL18/2020)
Le mascherine riutilizzabili in plastica trasparente non sono riconducibili a nessuna delle suddette tipologie.
Allo stesso modo la sola visiera non è utilizzabile. Occorre indossare anche una mascherina conforme.
Inoltre le mascherine in plastica non sono conformi neppure per essere utilizzate come “mascherina di comunità” ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Tali mascherine in plastica hanno infatti una forma che non consente di coprire dal mento al di sopra del naso e pertanto non rispondono a quanto previsto dall'art. 3 del DPCM.
Si invitano pertanto tutte le imprese associate a prestare molta attenzione alla conformità dei dispositivi di protezione da utilizzare, in particolare sul luogo di lavoro.
Per ulteriori informazioni potete contattare:
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