CORONAVIRUS: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO PER I DATORI DI LAVORO

 
07-02-2020

La Direzione Generale per la prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha diramato una nota contenente chiarimenti sui comportamenti da adottare da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono in contatto con il pubblico.
Dopo una descrizione del contesto geografico nel quale si è sviluppata tale forma epidemiologica e i sintomi più comuni - tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie - che si manifestano nei soggetti potenzialmente colpiti e da sottoporre agli accertamenti sanitari viene specificato che:
  • il Centro Europeo per il controllo delle Malattie stima “da molto bassa a bassa” la probabilità di osservare casi di trasmissione interumana della malattia all'interno della UE, a condizione che i casi vengano identificati tempestivamente e gestiti in modo appropriato;
  • presso il Ministero della Salute è attivo un Tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio della situazione con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale;
  • le informazioni operative possono essere ottenute dalle Autorità Sanitarie regionali o contattando il numero verde 1500;
  • le informazioni ufficiali sono solo quelle disponibili presso i siti: WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero della Salute (www.salute.gov.it), Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it).
 
Per quanto riguarda le indicazioni comportamentali e la valutazione del rischio, in via preliminare viene ricordato che ai sensi del d.lgs. 81/08 (TU sicurezza) la responsabilità di tutela dei lavoratori dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro e al medico competente, ove presente, nei casi previsti dalla normativa.
Le misure che il datore di lavoro dovrà adottare devono tener conto della situazione di rischio che, stando alle informazioni di cui sopra, è al momento caratterizzata in Italia dall'assenza di circolazione del virus.
Viene in proposito richiamata la circolare ministeriale che specifica che i casi e contatti a rischio possono riguardare solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.
 
Ad esclusione degli operatori sanitari, vengono considerate sufficienti le comuni misure preventive che si adottano per evitare la diffusione delle comuni malattie respiratorie, ossia
  • lavarsi frequentemente le mani
  • controllare l'igiene delle superfici
  • evitare contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali
  • adottare le altre misure di prevenzione eventualmente indicate dal datore di lavoro.
Qualora nel corso dell'attività lavorativa si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di “caso sospetto” (*) si provvederà, direttamente o nel rispetto delle indicazioni fornite dall'azienda, a contattare i servizi sanitari, segnalando che si tratta di un caso sospetto di nCoV.
In attesa dell'arrivo del personale sanitario:
  • evitare incontri ravvicinati con la persona malata;
  • se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
  • lavarsi accuratamente le mani e porre particolare attenzione a quelle parti del corpo che sono venute a contatto con i fluidi della persona ammalata;
  • far eliminare in un sacchetto impermeabile direttamente dal paziente i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito unitariamente ai materiali infetti prodottisi durante la prestazione sanitaria da parte del personale di soccorso.
 
 (*) definizione di “caso sospetto”:
A.   Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica1 E almeno una delle seguenti condizioni:
  • storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
  • il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.
B.    Una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una delle seguenti condizioni:
  • contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
  • ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
  • ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov;
 
I datori di lavoro sono invitati a diffondere le informazioni sopra riportate a tutto il personale dipendente; la nota integrale del Ministero può essere scaricata cliccando sul link di seguito: NOTA DEL MINISTERO





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