CONTRATTO A TERMINE NULLO SENZA VALUTAZIONE DEI RISCHI25-09-2019 Un importante adempimento obbligatorio per tutte le imprese con almeno un lavoratore e per le società è la c.d.“valutazione dei rischi”. Tale obbligo consente al datore di lavoro di conoscere lo stato della tutela della integrità fisica e della salute dei lavoratori nei singoli posti di lavoro ed è finalizzato a fare adottare i provvedimenti necessari ed efficaci per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza. È il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008) a stabilire che il documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) deve essere predisposto dal datore di lavoro con l'ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) ove eletto.
L'articolo 55 del Testo Unico del D. Lgs. 81 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni, come l'omessa o incompleta redazione del DVR o la sua mancata predisposizione, che vanno dall'ammenda sino all'arresto per i casi più gravi.
Oltre a tali sanzioni la legge prevede che, se le violazioni riguardano imprese in cui sono presenti contratti a termine, rapporti di lavoro a chiamata, lavoro somministrato, tali forme di lavoro vengono disconosciute e trasformate in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il concetto è stato ribadito da ultimo, in relazione ai contratti a termine, dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019 ha confermato che senza la valutazione preventiva dei rischi il contratto a tempo determinato stipulato con un lavoratore è affetto da nullità, con la conseguenza che lostesso si considera a tempo indeterminato ex art. 1339 e 1419 c.c..
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