BLOCCO DEI LICENZIAMENTI NEL DECRETO SOSTEGNI31-03-2021 Blocco dei licenziamenti fino al 30.06.2021; dal 1.07 al 31.10.2021 il blocco permane solo per le imprese (piccole e del terziario) che utilizzano le nuove 28 settimane di Cig Covid-19 e per il settore agricolo (per le aziende che utilizzano la Cig “agricola”). L'art. 8, c. 9 del “decreto sostegni” proroga il divieto esistente, senza modifiche, al 30.06.2021; fino a tale data, quindi, resta precluso per tutti i datori di lavoro qualsiasi licenziamento economico e organizzativo, sia individuale sia collettivo. Confermati anche i casi di deroga al divieto: cambi appalto assistiti da clausola sociale, fallimenti senza esercizio provvisorio, chiusura definitiva dell'attività, accordi sindacali.
Ciò premesso, la data del 30.06.2021 non è fissa, poiché il c. 10 prevede che il divieto prosegue fino al 31.10.2021 per alcune categorie di datori, ossia coloro che:
Pertanto, se un'azienda non richiede nemmeno un giorno di cassa in deroga o di assegno ordinario può avviare i licenziamenti già dal 1.07.2021, pur non ricadendo nel campo di applicazione della Cigo.
Tale lettura sembra confliggere con quanto comunicato dal Ministero del Lavoro, che ha ipotizzato 2 scadenze: per le imprese che possono fruire della Cassa integrazione ordinaria (Cigo) il blocco dei licenziamenti varrebbe fino al 30.06.2021, mentre per tutte le altre imprese (non nel campo di applicazione della Cigo) il blocco sarebbe esteso fino al 31.10.2021. Sul punto occorre un chiarimento interpretativo.
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