AGENTE CHI E' PAGATO A PROVVIGIONE E NON HA ORARIO FISSO30-07-2018 La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18262 dell'11 luglio 2018, ha stabilito la sussistenza di un rapporto di agenzia tra il lavoratore di un autosalone e il datore di lavoro. Se il rapporto tra le parti è regolato dal contratto di agenzia è necessaria una prova molto rigorosa circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: risulta infatti che il lavoratore è pagato a provvigioni, non vi è compenso fisso, orario stabile e collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali. Il lavoratore è un mero agente della società e non invece un dipendente.
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