LE MISURE IN EMILIA-ROMAGNA (ZONA ARANCIONE) DAL 28 NOVEMBRE - AGGIORNAMENTO

 
27-11-2020
LE MISURE IN EMILIA-ROMAGNA (ZONA ARANCIONE) DAL 28 NOVEMBRE - AGGIORNAMENTO
Di seguito le principali misure in vigore nel territorio della Regione Emilia-Romagna in base all'ultimo DPCM 3 novembre - sulla base del suo inserimento nella “zona arancione” - di interesse per le imprese, coordinate con l'Ordinanza Regionale 27 novembre, che rispetto a quella finora in vigore prevede quali principali novità:
  • la riapertura nei festivi di tutti i negozi di vicinato (fino a 150 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, fino a 250 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti)
  • la riapertura nei festivi e prefestivi delle medie strutture di vendita (fino a 1500 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, fino a 2500 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti)
  • l'esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati è consentita nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio Covid previste nel protocollo regionale sugli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche.
Nel dettaglio:
 
Attività di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono sospese; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico.
Restano invece comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
 
Limitazioni agli spostamenti
E' vietato ogni spostamento, sia con mezzi pubblici che privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
Inoltre è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dalla Regione, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
 
Coprifuoco dalle 22 alle 5
Dalle 22 alle 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
 
Negozi
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero di età inferiore a 14 anni.
 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi:
  • le grandi strutture di vendita (sopra i 1500 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti e sopra i 2500 mq nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti (*)) non insediate all'interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, salvo che per la vendita di generi alimentari, dei prodotti per la cura e l'igiene della persona e per l'igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, presidi sanitari, di giornali e riviste, farmacie, parafarmacie, tabaccherie.
  • gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, di aree commerciali integrate e di poli funzionali (punti 1.7 e 1.8 DCR 1253/99) a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
 (*) valgono per specifiche merceologie le norme di cui al punto 1.6 della DCR 1253/1999 e smi
 
Mercati
L'esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati è consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i..
Resta in ogni caso raccomandata l'adozione di un apposito piano di controllo da parte del sindaco;
 
Cartello sulla capienza di locali ed esercizi commerciali
E' esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l'obbligo di esporre, all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
 
Giochi, cinema, teatri
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche svolte all'interno di locali – Bar, Tabacchi, ecc – adibiti ad attività differente. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
 
Piscine, palestre, centri culturali, sociali e ricreativi
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la federazione medico sportiva italiana, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
 
Tutte le feste vietate
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
 
Sagre, fiere ed eventi analoghi
Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; è altresì vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti di cui alla LR 12/1999 e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari.
 
Convegni, congressi, eventi e riunioni
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti; nell'ambito delle amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Confermata la forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza
 
Corsi di formazione
I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza., fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenza, nel rispetto del protocollo vigente. È fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS
 
Mascherina sempre
L'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.
 
Attività sportiva e motoria all'aperto
È consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate.
 
Queste disposizioni si applicano dal 28 novembre e fino al 3 dicembre 2020, ma possono variare in funzione dell'inserimento della Regione Emilia-Romagna in zona “rossa”, con ulteriori restrizioni rispetto a quelle sopraindicate, o il reinserimento in zona “gialla” con le minori limitazioni già conosciute.
 
 
 
 
Ulteriori informazioni e risposte alle domande più frequenti (FAQ), in aggiornamento continuo, sul portale della Regione, nella sezione dedicata al Covid: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus





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