ATTIVITA' CON OBBLIGO PER CLIENTI E UTENTI DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER L'ACCESSO30-09-2021 Riteniamo utile riepilogare le attività per le quali è obbligatoria per l'accesso di clienti/utenti la certificazione verde covid-19 in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti) di principale interesse per i nostri settori, con l'avvertenza che l'elenco può essere modificato qualora Governo e Parlamento ritenessero di allargarne ulteriormente l'applicazione:
L'obbligo di essere muniti di certificato verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Rammentiamo inoltre che fino al 31 dicembre 2021 – data cui attualmente è stato portato il termine dello stato di emergenza – rimane fermo l'obbligo di svolgere le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
MODALITA' DI CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
Riepiloghiamo, infine, gli obblighi di controllo in capo ai titolari delle attività per accedere alle quali è richiesta la certificazione verde covid-19, conosciuta anche come “green pass”:
Nel caso di controlli ai clienti da parte delle forze di polizia, anche municipali, qualora venga accertata la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima la sanzione si applica nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.
Riteniamo che queste palesi responsabilità potrebbero essere costituite da:
Come controllare il certificato verde o green pass
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è compiuta con le modalità che un DPCM ha individuato.
Preliminarmente occorre scaricare su un dispositivo mobile la app VerificaC19 con la quale effettuare la lettura del codice a barre bidimensionale - il cosiddetto codice QR o QR code - della certificazione verde COVID-19 che sarà esibita dal cliente o su carta o su dispositivo digitale.
La verifica va condotta dal titolare o legittimo detentore di luoghi e locali o da soggetti da questo delegati con atto formale recante le istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
La verifica consiste nella scansione con la app VerificaC19 del codice a barre dimensionale del cliente (codice QR o QR code), che in caso di esito positivo fa apparire la scritta certificato valido, accompagnata da nome, cognome e data di nascita dell'interessato (*); nel caso in cui appaia manifesta l'incongruenza dell'identità del cliente con i dati anagrafici contenuti nella certificazione andrà richiesto al cliente di dimostrare l'identità mediante l'esibizione di un documento di identità; la verifica dell'identità nel caso indicato deve essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.
(*) nel caso la verifica desse esito negativo, si consiglia di ripeterla, poiché potrebbe dipendere da una lettura disturbata (ad esempio causa il tremolio della mano)
E' importante precisare che l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
Avvertenza importante
Poiché il certificato verde COVID-19 ha una scadenza diversificata – a volte sicuramente breve se ad esempio rilasciato a fronte della esecuzione di un tampone (48 ore) – o può essere revocato, è importante che per l'accesso alle attività la verifica venga eseguita nuovamente anche se lo stesso cliente è già stato verificato nei giorni precedenti.
Sanzioni
In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro a carico dell'utente e dell'esercente in caso di sua “palese responsabilità”, come chiarito dalla circolare ministeriale. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, per l'attività è prevista la chiusura da 1 a 10 giorni.
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