TURISTI STRANIERI: NUOVI LIMITI PER IL CONTANTE23-01-2019 La Legge di Bilancio 2019 ha elevato a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE).
In precedenza per gli stranieri UE vigeva il limite di 3000 euro, mentre per gli stranieri extra UE il limite era di 10000 euro. Rimane confermata la regola generale di cui alla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, Articolo 49) che vieta il trasferimento di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
La procedura da seguire per l'applicazione della deroga è invariata. I soggetti interessati devono trasmettere preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli stessi nel quale verseranno il denaro contante incassato. A seguito della presentazione, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione.
Inoltre, sono necessari i seguenti adempimenti:
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