SCONTRINO ELETTRONICO 2019 NOVITÀ SU SANZIONI E INVIO DATI

 
05-08-2019

Con l'approvazione del Decreto Crescita e dei provvedimenti dell'Agenzia Entrate viene confermata la partenza dello scontrino elettronico dal 1° luglio (per soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) con più flessibilità su sanzioni in caso di ritardi e termine dell'invio stessodei dati. Inoltre la stessa Agenzia Entrate metterà a disposizione strumenti web per l'invio dati corrispettivi per i soggetti che non hanno ancora attivato il registratore telematico pur essendone obbligati.
 
Scontrino elettronico senza sanzioni per i primi sei mesi
Non si applicano sanzioni in caso di ritardo nella trasmissione dei corrispettivi telematici nei primi sei mesi di avvio dell'obbligo dello scontrino elettronico.
 
La moratoria sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico si applica dunque:
  • Dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro;
  • Dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri soggetti.
La novità è contenuta in una delle modifiche approvate alla Camera e rientrate nel testo definitivo di conversione del Decreto Crescita.
 
Non si applicheranno sanzioni qualora la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.
 
A fornire il riepilogo di quali sono le sanzioni applicate all'omesso o irregolare invio dei corrispettivi telematici è il Dossier relativo alle misure contenute nel DL Crescita pubblicato da Camera e Senato.
 
La sanzione prevista dal comma 6 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.
 
La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione, in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
 
Nel caso di contestazione (articolo 12, comma 2), nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
 
Scontrino elettronico, termine invio corrispettivi telematici entro 12 giorni
Si avranno a disposizione 12 giorni di tempo per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri: è questa la seconda novità in tema scontrino elettronico prevista dal Decreto Crescita. Tempi che, tra l'altro, si allineano con quanto previsto per le fatture elettroniche dal 1°luglio.
I 12 giorni, da calcolare in relazione alla data di effettuazione delle operazioni, non modificano invece l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, così come resta invariato il termine per le liquidazioni IVA periodiche.
 
La novità che consente di avere più tempo a disposizione per la trasmissione dello scontrino elettronico mette da parte l'esonero (del quale si attendeva il decreto) previsto per le zone con scarsa copertura internet.
Secondo i rilievi effettuati dall'AGCOM, è infatti emerso che il numero di popolazione senza connettività internet adeguata all'avvio dello scontrino elettronico sia esigua, e che le aree sprovviste di copertura non sono delimitabili né in termini di circoscrizioni amministrative né in termini geografici.
È questa la motivazione alla base della sostituzione dell'esonero previsto per specifiche zone con il nuovo requisito temporale per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, compatibile con la carenza di connettività alle reti.
 
Strumenti per inviare dati dei corrispettivi per i soggetti che non hanno attivato i registratori telematici
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 236086/2019, ha chiarito quali sono gli strumenti che potranno consentire ai commercianti che non hanno ancora attivato i registratori telematici, pur essendovi obbligati, di evitare le sanzioni, inviando i corrispettivi entro il mese successivo a quello dell'operazione (scadenza primo invio dati corrispettivi di luglio 2019 > 2 settembre 2019).
Tali soggetti potranno utilizzare i registratori di cassa già in uso o le ricevute fiscali, inviando i dati mediante i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite sistemi di cooperazione applicativa su rete Internet; entrambe le possibilità saranno messe a disposizione entro il 29.07 e potranno essere utilizzate solamente nel periodo in cui è in vigore la moratoria sulle sanzioni:
  1. la prima possibilità consiste nel caricamento (upload) di un file che contiene i dati dei corrispettivi complessivi di ciascuna giornata, distinti per aliquota Iva e con indicazione del regime di ventilazione oppure, in alternativa, di un file compresso con i dati dei corrispettivi delle singole giornate;
  2. la seconda ipotesi permette invece la compilazione web dei dati dei corrispettivi giornalieri, sempre distinti per aliquota e con indicazione dell'eventuale regime di ventilazione.
L'invio dei dati potrà essere effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato. In questo ultimo caso gli intermediari incaricati dovranno rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta rilasciata dall'Agenzia Entrate attestante l'effettiva presentazione. 





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