SCHEDA CARBURANTI PROROGATA PER TUTTO IL 2018 CON L'OBBLIGO DEI PAGAMENTI TRACCIABILI

 
11-07-2018

Con il Decreto legge n. 79 del 28.6.2018 è stata differita all'1.1.2019 l'obbligo della fattura elettronica relativa alla cessione di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione al fine della deduzione del costo e detrazione dell'Iva per gli imprenditori o lavoratori autonomi. Di conseguenza fino al 31.12.2018 sarà possibile continuare ad utilizzare la scheda carburanti, nel rispetto però dell'obbligo di effettuare pagamenti esclusivamente con mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat, assegno, bonifico), mentre il pagamento in contanti comporterà l'irrilevanza fiscale del costo.
In base alla situazione sopra descritta, per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide.

Più precisamente, è possibile scegliere tra:
  • la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
  • la scheda carburanti;
  • il pagamento con strumenti tracciabili.
1) Emissione della fattura elettronica
Il primo caso è quello che, se non fosse arrivata la proroga, sarebbe stata la regola dal 1° luglio.
Il soggetto IVA all'atto del rifornimento, saldato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto sopra, può comunque chiedere l'emissione della fattura elettronica.
Ciò, chiaramente, solo se il gestore dell'impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico.
 
2) Utilizzo della scheda carburanti
La seconda possibilità è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburanti sino al 31 dicembre 2018.
A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull'obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell'utilizzo della scheda carburanti. O meglio: se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburanti, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l'IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.
 
3) Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili
La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità).
Pertanto, accantonando definitivamente la scheda carburanti, si potrebbe utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).
 
Ai fini fiscali quale comportamento adottare a partire dal 1° luglio 2018
Sulla base della normativa fiscale vigente, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, per coloro che nei primi sei mesi del 2018 hanno utilizzato la scheda carburanti, per logica e coerenza, sarebbe opportuno continuare ad utilizzarla, tenendo però in debito conto il nuovo obbligo di documentare il pagamento con strumenti tracciabili, mentre per coloro che avevano già adottato ad inizio dell'anno 2018, al fine di documentare i rifornimenti di carburante, l'utilizzo dei soli strumenti tracciabili (ricevute dei pagamenti effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate o estratti conti riepilogativi) esonerandosi di fatto dalla compilazione della scheda carburanti, nulla cambia fino al 31.12.2018 e dovranno confermare tale modalità.





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