NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI 2017 SPESOMETRO PERIODICO E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI20-04-2017 IMPORTANTI NOVITA' 2017: NUOVI ADEMPIMENTI E NUOVE SANZIONI A decorrere dal 2017, il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto l'obbligo di invio telematico:
· dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
· delle liquidazioni IVA periodiche.
Nuovo Spesometro
Assume contorni più definiti il nuovo spesometro. Con un provvedimento legislativo sono state definite le scadenze per il periodo d'imposta 2017 e con la circolare ministeriale 1/E/2017 si è provveduto a delineare il perimetro applicativo della norma.
Le scadenze – Per ciò che attiene le scadenze per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento (2017) si prevede che: · la comunicazione relativa al primo semestre vada effettuata entro il 16.09.2017
· la comunicazione relativa al secondo semestre vada effettuata entro il 28.02.2018
A partire dal 2018, invece, dovrebbero tornare la periodicità trimestrale dell'adempimento. I dati dovranno essere trasmessi telematicamente: · in generale: entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre (ivi incluso l'ultimo trimestre, la cui trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio)
· pausa estiva: la comunicazione del 2° trimestre va effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto)
Gli esoneri: nell'occasione sono stati indicati anche gli esonerati dall'invio del nuovo “spesometro”, vale a dire i soggetti che applicano il regime del Forfait e dei Minimi, le Amministrazioni Pubbliche e i produttori agricoli in regime di esonero (ricavi inferiore a euro 7.000) situati in zone montane. Viene infine precisato che l'utilizzo del documento riepilogativo non esonera dall'invio dei dati di ogni singola fattura e che i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 (Associazioni / Enti non commerciali) devono inviare solo i dati delle fatture emesse
Regime sanzionatorio
Violazione: Omesso / errato invio dei dati delle fatture
Sanzione:
· € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre
· € 1, entro il limite massimo di € 500, se l'invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
Invio Trimestrale Liquidazioni Iva
E' altresì previsto l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito e la stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero.
Soggetti esonerati
Sono esonerati da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:
· alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale);
· all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (soggetti passivi Iva che adottano il regime dei minimi / forfait).
Termini e modalità di presentazione
La presentazione va effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, e nel dettaglio:
· I° trimestre 2017 > scadenza 31.5.2017;
· II° trimestre 2017 > scadenza 18.09.2017 (proroga per pausa estiva);
· III° trimestre 2017 > scadenza 30.11.2017;
· IV° trimestre 2017 > scadenza 28.202018;
Regime sanzionatorio
Il regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile:
per omessa / errata comunicazione da € 500 a € 2.000 (da € 250 a € 1.000 se l'invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza).
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