NUOVE MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA PERIODICA01-03-2019 Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha introdotto importanti novità in materia di emissione/registrazione dellefatture e di detrazione dell'IVA. In particolare, l'art. 14 del decreto modifica in modo rilevante il momento a partire dal quale è possibile esercitare la detrazione IVA sugli acquisti, superando di fatto le modifiche precedentemente introdotte dal D.L. n. 50/2017, il cui contenuto era stato chiarito con Circolare 17 gennaio 2018, n. 1.
Secondo le nuove regole, in linea generale, l'acquirente può portare in detrazione l'IVAaddebitata in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata, qualora il documento sia stato ricevuto e registrato entro il giorno 15 del mese successivo.
Diversamente, in caso di operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo, l'IVA deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento.
Quanto indicato dalla Circolare n. 1/2018 rimane valido per i documenti ricevuti a fine anno (2018 in formato cartaceo) ed annotati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno successivo; in tal caso la relativa imposta non va computata nelle liquidazioni periodiche IVA dell'anno di annotazione, bensì concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione (2018), previa annotazione in apposito registro sezionale IVA.
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