LE NOVITA' FISCALI DEL 'DECRETO AGOSTO' DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del c.d. "Decreto Agosto". In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, in vigore dal 14.10.2020.
In merito alle misure fiscali e finanziarie ecco il quadro di sintesi degli interventi:
- in ordine all'incremento delle risorse del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, si rimane in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la fruizione del maggior importo riconosciuto;
- riduzione all'1%, fino al 31 dicembre 2020, dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento;
- sono state inserite tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, le strutture termali. Lo stesso articolo proroga il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive-termali con attività solo stagionale fino a luglio;
- modifiche alla disciplina del cd. Superbonus 110%, volte a chiarire la definizione di accesso autonomo dall'esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni;
- applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione;
- possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020;
- riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni condominiali aventi per oggetto gli interventi di efficienza energetica e le misure antisismiche sugli edifici;
- esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o termali, nonché alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate, per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, e per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. Nel corso dell'esame al Senato l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) è stata estesa anche alla prima rata.
|