ISA 2020, VANTAGGI FISCALI: BENEFICI PREMIALI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

 
13-05-2021

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26.04.2021
ha stabilito i benefici premiali Isa per il periodo d'imposta 2020 e conferma i vantaggi fiscali previsti per i contribuenti con elevato grado di affidabilità fiscale.
Si riporta di seguito una tabella con tutti i benefici premiali ISA anno d'imposta 2020:

Benefici premiali
Punteggio a seguito dell'applicazione degli ISA per il 2020
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive
        8
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui
        8
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
        9
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
        8,5
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
        8
f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato
        9
Inoltre, è stato chiarito che i
Inoltre, è stato chiarito che i soggetti che beneficeranno delle nuove esclusioni per Covid-19, pur rimanendo tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali non potranno fruire del regime premiale, vale a dire i soggetti che:
·      nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi;
·      hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
·      esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici Ateco inseriti nell'allegato al provvedimento, fra cui si segnalano:
§ il commercio al dettaglio in sede fissa di articoli non alimentari ed in particolare abbigliamento, calzature ed accessori, tessuti, mercerie, orologi ed articoli di gioielleria, mobili e utensili per la casa, cristallerie e vasellame, strumenti musicali etc.;
§ il commercio ambulante di abbigliamento, tessuti ed altri prodotti non alimentari;
§ il settore dei pubblici esercizi (bar, bar-pasticcerie, ristoranti), gelaterie, catering e ristorazione ambulante;
§ la gestione di convegni e fiere;
§ la gestione di strutture sportive quali piscine, palestre, stadi;
§ l'organizzazione di corsi sportivi e ricreativi;
§ la gestione sale cinematografiche, teatri, discoteche, sale da ballo, sale da gioco;
§ i servizi resi alle persone da istituti di bellezza, centri benessere;
    § i servizi di cura per gli animali da compagnia. 




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