INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI MORATORIA SULLE SANZIONI PREVISTA DAL DECRETO CRESCITA

 
10-07-2019

Dal 1° luglio 2019, è partito l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri per i soggetti con volume d'affari superiore ad € 400.000,00.
 
Il Decreto Crescita ha previsto che l'invio telematico di tali dati possa essere effettuato entro 12 giorni (anziché 5) dalla data di effettuazione dell'operazione, fermo restando l'obbligo giornaliero di memorizzazione dei corrispettivi.
 
Inoltre, considerata la portata della novità normativa ed anche a causa delle difficoltà riscontrate dagli esercenti commerciali nelle fasi di consegna e installazione dei nuovi registratori telematici, il Decreto Crescita prevede una moratoria sulle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell'obbligo.
 
Pertanto, le sanzioni non si applicano se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
 
Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con Circolare 29 giugno 2019, n. 15.
In particolare è stato chiarito che i soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini normativamente previsti, ovvero entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
 
Ad oggi non risultano ancora definite le modalità telematiche con le quali i contribuenti potranno “recapitare” all'Agenzia delle Entrate i flussi relativi al mese precedente: la Circolare precisa che le stesse saranno stabilite con apposito provvedimento di prossima emanazione.
 
Quindi, i predetti soggetti, fino al momento di attivazione del nuovo registratore telematico e comunque non oltre la scadenza del primo semestre di vigenza dell'obbligo, dovranno rilasciare lo scontrino fiscale utilizzando i vecchi registratori di cassa, oppure dovranno emettere ricevuta fiscale; parimenti, per tale periodo, saranno obbligati alla tenuta del Registro dei Corrispettivi.
 
Si noti che, come sottolineato anche dalla recente circolare dell'Agenzia, la non applicabilità delle sanzioni per il primo semestre di vigenza, riguarda la generalità dei soggetti obbligati al nuovo adempimento.
 
Pertanto risultano “desanzionati” anche i soggetti che, pur avendo messo in servizio tempestivamente il registratore telematico, effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi successivamente al dodicesimo giorno ma entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazioni.





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