IL RAVVEDIMENTO PARZIALE E' LEGGE

 
02-09-2019

Con il decreto Crescita (D.L. 34/2019), convertito in legge (L. 58/2019) e in vigore dallo scorso 30.06, in sede di conversione è stato inserito l'art. 13-bis al D.Lgs. 472/1997 dopo l'art. 13 relativo al ravvedimento operoso.
 
L'art. 13-bis titolato “Ravvedimento parziale” mette un punto all'annoso dibattito sul tema, che in passato ha generato molti dubbi e portato l'Agenzia, di volta in volta, a concedere oppure a negare la possibilità, appunto, di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso per sanare anche solo una parte di un debito non saldato nei termini.
 
Viene quindi sancita, con una norma di interpretazione autentica all'interno della disposizione normativa, la possibilità di avvalersi del ravvedimento parziale. In pratica, il contribuente ravvede in modo frazionato nel tempo il debito e quindi dovrà a ogni scadenza fare il calcolo di interessi e sanzioni su quella quota parte del tributo. Beninteso che il versamento tramite ravvedimento parziale non cristallizza in alcun modo le sanzioni versate in tale sede, poiché al versamento parziale successivo sarà necessario ricalcolare sanzioni e interessi.
 
Esempio: debito IVA mensile di giugno 2019 per € 5.000 (scadenza originaria: 16.07.2019). Il contribuente decide di adoperare l'istituto del ravvedimento parziale e versare il debito in 3 tranches con queste scadenze:
  • 31.07.2019: versa € 2.000 (codice tributo 6006) + € 30 di sanzioni (15% x 1/10: codice tributo 8904) + € 0,66 di interessi (0,8%: codice tributo 1991) per un totale di € 2.030,66;
  • 31.08.2019: versa altri € 2.000 (codice tributo 6006) + € 33,33 di sanzioni (15% x 1/9: codice tributo 8904) + € 2,02 di interessi (0,8%: codice tributo 1991) per un totale di € 2.035,35;
  • 31.10.2019: versa gli ultimi €1.000 (codice tributo 6006) + € 37,50 euro di sanzioni (30% x 1/8: codice tributo 8904)+ € 2,35 di interessi (0,8%: codice tributo 1991) per un totale di € 1.039,85.
 
Ovviamente il presupposto di base per utilizzare l'istituto del ravvedimento parziale è che venga effettuato nelle tempistiche indicate nell'art.13, ossia quelle del ravvedimento operoso, e in aggiunta non devono esser stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.

La disposizione si rivolge solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate quali IVA, IRES, IRAP, IRPEF e addizionali, ecc; restano esclusi i debiti INPS e quelli amministrati dagli enti locali, IMU, TASI ecc. 





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