ESONERO DALL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E DIFFERIMENTI06-06-2019 L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi entrerà in vigore il 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore ai 400.000 euro ed il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri. Con un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato lo scorso 10 maggio sono stati individuati i casi di esonero dall'obbligo.
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze rispetta il principio per cui la certificazione dei corrispettivi non si applica quando il consumatore non è presente e quando sarebbe troppo complesso procedere alla certificazione.
Per tali ragioni vengono anzitutto confermati i casi di esonero già concessi per l'analoga certificazione mediante registratore di cassa. Si tratta, in sostanza, del lungo elenco contenuto nel D.P.R. 696/1996 integrato dai DD.MM. 13.02.2015 e 27.10.2015 che comprendono le cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di stampa e da ultimo il commercio elettronico diretto (servizi digitali) e i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.
L'esonero si applica anche alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone per le quali l'obbligo di certificazione si assolve tramite l'emissione di un biglietto di trasporto, nonché alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, ma (curiosamente) solo se la destinazione del trasporto è internazionale.
Sotto altro profilo, il decreto introduce una serie di differimenti dell'obbligo al 1° gennaio 2020.
Il primo differimento riguarda le operazioni collegate o connesse alle operazioni esonerate dalla certificazione fiscale. Il secondo differimento riguarda le attività marginali ossia quelle che risultano inferiori all'1% del fatturato. In questi casi continuano ad applicarsi, fino al 31.12.2019, gli attuali obblighi di certificazione cartacea e l'annotazione nel registro dei corrispettivi.
Un ulteriore differimento è riconosciuto agli esercenti degli impianti di distribuzione per le operazioni, diverse dalle cessioni di carburante, effettuate nei limiti dell'1% del volume d'affari totale. Per tutti questi servizi è sempre possibile procedere volontariamente alla certificazione telematica o all'emissione della fattura. Emissione della fattura che rimane obbligatoria qualora richiesta dal cliente.
In ogni caso il decreto prevede già la possibilità che l'obbligo di assolvimento telematico venga progressivamente esteso in quanto questa è la finalità ultima della norma.
Con questo decreto dunque il Mise garantisce l'entrata in vigore della digitalizzazione in forma graduale, evitando che taluni commercianti siano costretti a passare bruscamente da nessuna forma di certificazione alla digitalizzazione ed evitando, in questa prima fase, onerosi impegni agli imprenditori più piccoli. Bisognerà adesso vedere come funzionerà la convivenza di strumenti diversi di certificazione (nessuna, cartacea e digitale).
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