DISTRIBUTORI AUTOMATICI CENSIMENTO DEGLI APPARECCHI E OBBLIGO TRASMISSIONI DATI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2018

 
20-10-2017

Al via il censimento dei distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, ovvero di quelli privi alla data del 1 aprile 2017 della “porta di comunicazione”, eccezione fatta per i distributori automatici di carburante, per i quali verrà emanato un provvedimento specifico.
 
A partire da settembre i soggetti passivi IVA che utilizzano tali vending machine hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro la data di messa in servizio delle stesse, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono, l'informazione che l'apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione e tutta una serie di altre informazioni dettagliate; alla fine del processo di identificazione dell'apparecchio verrà rilasciato un QRCODE.
 
Dal successivo 1 gennaio 2018 prenderà avvio, in fase di prima applicazione, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo dei distributori. La trasmissione telematica avverrà al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell'Agenzia delle Entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Qualora la vending machine ne sia in grado, l'invio dei dati può essere effettuato anche direttamente dalla stessa, senza la necessità di utilizzare un “dispositivo mobile”. Per la memorizzazione, invece, bisognerà prima attendere che vengano definite le caratteristiche tecniche (da allora i proprietari dei distributori avranno tempo sino al 31 dicembre 2022 per adattare o sostituire progressivamente i sistemi master in loro gestione). Effettuata la trasmissione, l'Agenzia delle Entrate rilascerà la relativa ricevuta.
Così prevede il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica. Per gli altri distributori, quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, l'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica è già scattato dal 1 aprile 2017.
 
Si precisa, inoltre, che sono soggetti al censimento e quindi alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri i distributori di beni soggetti ad Iva; di conseguenza i distributori utilizzati dai tabaccai che erogano esclusivamente generi soggetti ad aggio (sigarette, lotterie istantanee, ricariche telefoniche etc.) ne sono esclusi  - risoluzione Agenzia Entrate 44/E del 4.5.2017.





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