DICHIARAZIONE IVA/2022 E SITUAZIONI DI DEBITO O CREDITO

 
24-03-2022

Entro il 30.4.2022 scade il termine per la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva/2022 (relativa all'anno d'imposta 2021).
 
Soggetti obbligati alla presentazione del modello
  • tutti i soggetti titolari di Partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.
Soggetti esonerati alla presentazione del modello
  • chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti per l'anno d'imposta (art.10, Dpr n. 633/1972);
  • chi si avvale del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi") e forfait;
  • produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (art.34, co.6, Dpr n. 633/1972);
  • imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva.
Dichiarazione Iva a debito - versamento del saldo Iva 2021
Nel caso in cui la dichiarazione Iva presenti un debito d'imposta il relativo versamento potrà essere effettuato entro le seguenti scadenze:
  • in unica soluzione entro il prossimo 16 marzo;
  • rateizzato autonomamente in rate mensile a partire del 16 marzo e fino al 16 novembre;
  • alle scadenze dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi a partire dal 30 giugno e fino al 16 novembre.
 Dichiarazione Iva a credito - compensazione del credito o rimborso
Nel caso in cui la dichiarazione Iva termini con un credito vi sono due alternative:
  • Compensazione del credito;
  • Rimborso del credito.
Compensazione del credito Iva annuale
La compensazione del credito IVA annuale con altri tributi o contributi previdenziali trova specifiche limitazioni in base all'ammontare dello stesso, in particolare é:
  • senza alcun vincolo per importi inferiori a € 5.000;
  • senza alcun vincolo fino a euro 50.000 qualora il risultato degli ISA (anno imposta 2020) sia superiore a 8 o 8,5 (media matematica risultato anno imposta 2019 e 2020);
  • con l'apposizione preventiva nel modello Iva del visto di conformità per importi superiori a € 5.000 negli altri casi.
Il nuovo credito Iva 2021 (eccedente gli euro 5.000) potrà essere utilizzato in compensazione dopo 10 giorni dalla presentazione telematica del modello: in via generale, con la presentazione al 30 aprile 2022, diviene utilizzabile a partire dal 16 maggio 2022.

E' possibile utilizzare ancora il credito Iva anno 2020 fin quando non viene inserito nella nuova dichiarazione Iva anno 2021; il limite massimo della compensazione orizzontale con la Legge di Bilancio 2022 è stabilito in € 2.000.000. Si rammenta, inoltre, che il modello di pagamento F24 in cui sono presenti compensazioni di crediti erariali deve transitare obbligatoriamente dai sistemi di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisco on line o Entratel).

Dichiarazione Iva a credito richiesta a r
imborso del credito
In alternativa all'utilizzo del credito IVA in compensazione, il contribuente può valutare la richiesta di rimborso dello stesso. Quest'ultimo è comunque ammesso in presenza di determinati requisiti ovvero in caso di cessazione dell'attività.

Sulla base dell'importo richiesto a rimborso vi sono alcuni obblighi da rispettare:
  • i rimborsi di importo fino a € 30.000 verranno erogati senza il rilascio di alcuna garanzia;
  • i rimborsi di importo superiore a € 30.000, richiesti da soggetti “a rischio” (soggetti che esercitano una attività di impresa da meno di due anni, o destinatari di avvisi d'accertamento o rettifiche notificate nei 2 anni precedenti alla domanda) verranno erogati previa prestazione di idonea garanzia (polizza fideiussoria);
  • i rimborsi di importo superiore a € 30.000, richiesti da soggetti “non a rischio” verranno erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale Iva munita del visto di conformità (o dalla sottoscrizione dell'organo di controllo) e di una specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio. 





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