DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI04-11-2021 Sono state definite le modalità di fruizione della definizione agevolata per operatori economici che hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari nell'anno 2020 rispetto a quello precedente. Possono fruire della definizione agevolata i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ai fini della riduzione del fatturato, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020.
Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative:
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati (ai sensi degli articoli 2 - in caso di pagamento in unica soluzione - e 3-bis in caso di pagamento rateale del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).
E' inoltre previsto che l'efficacia della definizione sia subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Pertanto, per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, gli interessati devono presentare apposita autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.
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