DECRETO RILANCIO - CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO D'AZIENDA

 
16-07-2020

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sull'utilizzo del credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda introdotto dal Decreto “Rilancio”.
È stato anche istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Di seguito, una sintesi dei chiarimenti forniti.
 
Ambito soggettivo di applicazione
Sono beneficiari del credito d'imposta i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Le strutture alberghiere e agrituristiche beneficiano del credito di imposta a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Ai fini dell'individuazione delle strutture alberghiere e agrituristiche che beneficiano del credito di imposta occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.
A titolo esemplificativo, l'Agenzia delle entrate cita le seguenti voci:
- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
cottage senza servizi di pulizia
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
Per attività agrituristica si intende la struttura che svolge l'attività di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e alle relative norme regionali.
Non possono fruire del credito coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente o un'attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR. Diversamente, sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito di imposta coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cosiddetta stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d'imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.
 
Ambito oggettivo di applicazione
Il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione ai canoni:
a)    di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
b)   dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Gli immobili oggetto di locazione o affitto d'azienda o contratto misto, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle attività ammesse a beneficiarie del credito di imposta.
 
Requisiti per ottenere il beneficio
Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Per le attività stagionali i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno.
La circolare dell'Agenzia delle entrate chiarisce come deve essere calcolato il fatturato e i corrispettivi dei mesi di riferimento del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dalla norma. L'Agenzia delle entrate precisa che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Può quindi verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei mesi elencati.
 
Misura del credito
Il credito d'imposta ammonta al 60% del canone nel caso di locazione degli immobili e al 30% del canone nel caso di affitto d'azienda. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, invece sarà commisurato con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
 
Per poter fruire del credito di imposta è necessario che il canone sia stato corrisposto. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Ad esempio, nel caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio, il credito, fermi restando gli ulteriori requisiti, risulta fruibile successivamente al pagamento.
 
Nelle ipotesi in cui il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
 
Nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito, ma resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d' imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.
 
Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, l'Agenzia delle entrate ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.
 
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d'imposta è utilizzabile:
     in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
     nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.
In alternativa, può essere ceduto:
al locatore o al concedente;
ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
 
Divieto di cumulabilità con il credito d'imposta “botteghe e negozi”
Per evitare una “duplicazione” di soggetti e di spese, il comma 8 dell'articolo 28 del decreto “Rilancio” prevede il divieto di cumulo con il credito d'imposta previsto dall'articolo 65 del decreto “Cura Italia” per i canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.
Nell'ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d'imposta per botteghe e negozi, ad esempio per mancato pagamento del canone di locazione, è possibile optare per il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto “Rilancio”.
Resta fermo per le imprese o esercenti arti e professioni, che non avevano i requisiti per accedere al beneficio di cui all'articolo 65, l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 28, qualora rientrino nell'ambito oggettivo e soggettivo.





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