DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

 
15-11-2018

Il Decreto fiscale 2019 n. 119/18 collegato alla Legge di Bilancio 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore a partire dal 24 ottobre scorso. L'iter legislativo prevede ora che il testo sia convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, con la possibilità che le Camere possano apportare modifiche o integrazioni ai contenuti originali.
Di seguito si illustrano, brevemente, i provvedimenti di ambito fiscale inseriti nel decreto basati principalmente sul principio della “Pace fiscale” e disposizioni relative ad “adempimenti fiscali elettronici/telematici” (fatture e corrispettivi).
 
PACE FISCALE
Dichiarazione integrativa “Speciale” per emersione redditi anni pregressi
Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA.
L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato; resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione.
La dichiarazione integrativa speciale non può essere utilizzata:
  • nel caso di omissione della dichiarazione originaria dal 2013 al 2016;
  • per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per i redditi prodotti in forma associata a seguito di maggior imponibile derivante da rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche fiscali o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
 
Stralcio dei debiti esattoriali fino a 1.000 euro
È disposto l'annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010.
 
Definizione agevolata ruoli esattoriali (Rottamazione –Ter)
Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 31.12.2017 (rottamazione – ter).
Ai soggetti aventi in carico debiti affidati all'Agente della Riscossione (Ex Equitalia) viene riconcessa la possibilità di estinguerli, senza l'applicazione delle sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale. Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.
Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da effettuare entro il 30.4.2019.
Inoltre nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017 (Rottamazione-Bis), e che provvedono, entro il termine differito al 7.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Sulle singole rate sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.
 
Definizione agevolata delle controversie con l'Agenzia delle Entrate.
Viene prevista una definizione agevolata per:
  • le liti attribuite alla giurisdizione tributaria (contenzioso)nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ancora pendenti in ogni stato e grado di giudizio;
  • gli atti del procedimento di accertamento (avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione – inviti al contraddittorio – accertamenti con adesione) e verbali di contestazione fiscali notificati/consegnati entro il 24.10.2018.
ADEMPIMENTI FISCALI  ELETTRONICI
Fattura elettronica
In merito alla fattura elettronica viene confermata l'entrata in vigore dell'obbligo al 1° gennaio 2019, e si introducono alcune semplificazioni:
  • una moratoria sulle sanzioni per i primi sei mesi per i ritardi nell'invio delle fatture che non condizioneranno i termini di liquidazione dell'IVA, ed una sanzione ridotta al 20% (rispetto al 100%)se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo;
  • a partire dal 1° luglio 2019, la fattura elettronica immediata/accompagnatoria potrà essere inviata entro dieci giorni dal compimento dell'operazione, inoltre nella fattura dovrà essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell'operazione, sempreché diversa dalla data di emissione.;
  • con la modifica dell'art. 1, DPR n. 100/98 è previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, unica eccezione riguarda le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo, in tal caso l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.
A seguito delle nuove disposizioni viene soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture / bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro Iva acquisti. 
 
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Viene prevista l'obbligatorietà dello scontrino elettronico e della trasmissione telematica dei corrispettivi con due date di avvio:
  • a partire dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2020 per i restanti soggetti obbligati.
Inoltre per l'acquisto / adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento.
Questi provvedimenti consentiranno di eliminare alcuni adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini fiscali con un controllo maggiore e meno invasivo esercitato dall'Agenzia delle Entrate. 





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