DAL 1° LUGLIO CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

 
23-07-2020

Il “Decreto fiscale 2020” ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
 
Il credito d'imposta spetta a esercenti attività d'impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
 
L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione europea in materia di aiuti de minimis.
 
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
 
Entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.
 
Inoltre, con il Provvedimento di Banca d'Italia 21 aprile 2020 sono state individuate le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari devono trasmettere periodicamente e per via telematica a esercenti e professionisti, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Anche in questo caso le informazioni devono essere trasmesse entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
 
Le informazioni trasmesse agli esercenti dovranno essere le seguenti:
a) elenco delle operazioni di pagamento effettuate;
b) numero e valore totale delle operazioni di pagamento;
c) numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
d) prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri:
    1) ammontare delle commissioni totali effettuate sia dai consumatori finali, che da altri soggetti;
    2) ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
   3) ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.





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