CANONI D'AFFITTO NON PERCEPITI: PER I CONTRATTI ABITATIVI STIPULATI NEL 2020 BASTA L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER NON DICHIARARLI05-02-2020 Non sarà più necessario arrivare alla definizione del procedimento di convalida di sfratto dell'inquilino moroso per non dover dichiarare i canoni d'affitto non percepiti, sarà infatti sufficiente che sia stato intimato lo sfratto o che ci sia un'ingiunzione di pagamento. Questo quanto introdotto dal cosiddetto Decreto Crescita con riferimento ai contratti di locazione:
Il nuovo provvedimento inoltre stabilisce che i canoni non dichiarati, o dichiarati fruendo del relativo credito d'imposta, ed incassati in anni successivi dovranno essere assoggettati a tassazione separata.
La precedente disciplina, ancora applicata ai contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019, prevedeva che il locatore potesse non dichiarare i canoni non percepiti solo se vi era stata la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con le novità apportate dal Decreto Crescita, il locatore potrà non dichiarare i canoni non effettivamente incassati purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o da un'ingiunzione di pagamento.
Resta ferma la possibilità di richiedere il riconoscimento di un credito d'imposta relativamente alle imposte versate su affitti non percepiti ma solo se questo è accertato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
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